Estremi cronologici: 1912 gen. 25 – 1995 nov. 29
Consistenza: nn. 4 buste
Descrizione: Tra le diverse e numerose competenze della S. Congregazione dei Religiosi c’è quella di dispensare dai Voti perpetui le Suore professe di un Istituto di diritto pontificio (prima del 28 febbraio 1910 questa facoltà era espletata dall’Ordinario del luogo di residenza della religiosa). Il Dicastero pontificio, che come tutte le Congregazioni della Curia romana, agisce con potestà vicaria del Sommo Pontefice, è la sola autorità che può sciogliere il vincolo sacro con il quale pubblicamente si sono professati i Voti religiosi. L’atto pubblico con cui la Congregazione dei Religiosi esprime la facoltà di rimettere l’indulto è chiamato rescritto perchè il testo riporta la postulazione e a seguire il decreto sottoscritto dal Prefetto o dal segretario del Dicastero. Per entrare effettivamente in vigore l’atto doveva essere convalidato dal richiedente, il Cardinale protettore, il Ministro generale dei Cappuccini o l’Ordinario diocesano, pertanto sul verso del decreto ordinariamente è attestato quest’ulteriore passaggio prima della notifica alla Madre generale. La Madre generale è tenuta a comunicare il decreto di dispensa alla Suora richiedente perchè ella lo sottoscriva. La presente sottoserie è costituita dai rescritti emessi dalla Congregazione dei Religiosi per dispensare dai Voti le Suore Professe perpetue. In una lettera del 3 marzo 1926 p. Lazzaro d’Arbonne ofmcap, Segretario della Procura generale dei Cappuccini, espone alla Madre generale dell’Istituto di allora l’iter consueto e più efficace per ottenere la dispensa dei Voti: “(…) seguendo la via gerarchica: Superiora generale – Curia di Genova – questa Procura generale – Cardinale Protettore – Cong[regazione] dei Religiosi, il Rescritto di dispensa si sarebbe avuto dentro di un mese”.
Salva qualche eccezione, era dunque la Madre generale ad inoltrare la richiesta di dispensa in Congregazione o attraverso il Cardinale protettore dell’Ordine dei Cappuccini, (al quale le Terziarie erano aggregate fin dal 1909), o attraverso la Procura generale dell’Ordine, o tramite l’Ordinario del luogo di residenza della religiosa (nella fattispecie quelli d’America).
Dal 1969, con una disposizione del Canone 688 § 2, alla Madre generale è data facoltà di concedere la dispensa dai Voti temporanei senza passare attraverso la Congregazione dei Religiosi e inoltrare autonomamente le richieste di dispensa dai Voti perpetui presso il Dicastero senza altre mediazioni. Dal generalato di sr. M. Vincenza Leoni (a partire cioè dal febbraio del 1984) molta documentazione delle richieste di dispensa dai Voti perpetui viene conservata nelle cartelle personali delle Suore (come espressamente annotato in un rescritto).
La sottoserie non presenta lacune cronologiche e anche la documentazione appare coerente e complessivamente ordinata, fatta eccezione per le pratiche riguardanti le Suore latino-americane che spesso sono frammentarie o in copia, specie prima della divisione dell’Istituto in Province.
La documentazione nell’Ordinamento Villa era commista alla vasta produzione documentaria riguardante la serie Santa Sede. Considerata la specifica provenienza, la S. Congregazione per i Religiosi, poi SCRIS, la peculiarità degli atti, la loro coerenza tipologica e cronologica, si è ritenuto opportuno ordinarli in una sottoserie a sé stante accorpandovi anche l’appendice raccolta in un faldone denominato: “Dispens[e]i dei voti 1971-1995”.