Le Terziarie Cappuccine, nel gennaio 1885, agli inizi della loro esperienza, ricevono da Mons. Allegro, vescovo della diocesi di Albenga da cui Loano dipende canonicamente, un "Primo regolamento" e nell’ottobre dello stesso anno un testo legislativo ad experimentum denominato: “Costituzioni fondamentali delle Terziarie di san Francesco in Loano”. Nel luglio del 1897 quest'ultime sono sostituite dalle “Costituzioni delle Suore Terziarie Cappuccine”, dette definitive, notevolmente ampliate rispetto alle precedenti, dove viene anche precisata la denominazione della Congregazione (sostituita all'attuale - Suore Cappuccine di Madre Rubatto - nel 1972).
Durante il suo ultimo soggiorno in Italia, il 13 marzo 1902, Madre Rubatto presenta alla Sede apostolica un nuovo testo normativo saggiamente elaborato durante i primi diciassette anni di vita dell’Istituto, che però non viene approvato; la ragione è data dal non essere corrispondente alle Normae secundum quas che definivano iter e prassi di approvazione delle Costituzioni degli Istituti di voti ‘semplici’, portando così a termine il sistema di codificazione giuridico degli stessi.
Le Terziarie Cappuccine fin dalla fondazione erano state ispirate spiritualmente dai frati Cappuccini, pertanto il 12 giugno 1909 chiedono l’aggregazione all’Ordine richiesta dalla Santa Sede per ottenere l’approvazione. Quest’ultima infatti viene concessa il 4 febbraio 1910 coll’emanazione del Decretum laudis da parte della neo-costituita Sacra Congregazione dei Regolari. Il decreto di lode assume particolare importanza per la vita dell’Istituto non solo perché in virtù di essa diviene un ente di diritto pontificio, ma soprattutto perché la Santa Sede vi riconosce e dichiara il carisma delle Terziarie Cappuccine autenticamente ispirato dallo Spirito Santo, lo considera un bene della Chiesa e si obbliga a tutelarlo, nutrirlo e svilupparlo. Questo importante traguardo non è però parallelo all’approvazione delle Costituzioni definitive; bisognerà aspettare ancora diciotto anni perchè, col decreto di P.P. Pio XI del 16 gennaio 1928, vengano approvate dopo un lungo iter che ha comportato una prima stesura del 15 agosto 1910 e una seconda del 27 maggio 1916, entrambe approvate ad esperimentum dalla Sacra Congregazione dei Religiosi. Il documento è conservato nell’ASCG sezione Governo, serie Legislazione, 10.
Introduzione storica alla tipologia giuridica del Decretum laudis

Il documento che pubblichiamo è un decreto pontificio del 28 febbraio 1910 emesso dalla Sacra Congregazione dei Religiosi1 con l’approvazione del Papa a favore delle Suore Terziarie Cappuccine di Loano. Il riconoscimento giuridico delle Congregazioni religiose2 di ‘voti semplici’, cui appartenevano le Terziarie, fino al CDC 1917 avviene con una graduale formazione della giurisprudenza di approvazione che prevedeva da parte della Santa Sede la seguente procedura:
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Gli Istituti di voti semplici all’inizio del ‘900

All’inizio del XX secolo gli istituti di ‘voti semplici’ erano numericamente in maggioranza rispetto agli Ordini regolari, pertanto papa Leone XIII, con la costituzione Conditæ a Christo dell’8 dicembre 1900, provvide al riconoscimento di tali istituti come famiglie religiose, nonché al riconoscimento della facoltà dei vescovi di erigere simili istituti (dopo averne esaminato e approvato le rispettive leggi e Costituzioni) e a regolare i poteri e i diritti che gli stessi vescovi avevano nei confronti dei superiori religiosi e viceversa7.
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1La Sacra Congregazione dei Religiosi assolve la funzione delegata del Papa per la trattazione di pratiche legate al governo degli istituti religiosi. Fondata da papa Sisto V nel 1586, nel 1601 fu unita alla Congregazione dei Vescovi e Regolari, poi nuovamente resa autonoma da papa san Pio X nel 1908 assumendo il nome di Sacra Congregazione dei Religiosi. È il dicastero che si occupa di tutto ciò che attiene agli istituti religiosi quanto a disciplina, studi, beni, diritti e privilegi, ed è anche competente per quanto riguarda l’approvazione degli statuti dei nuovi istituti (L. PÁSZTOR, Sacre Congregazioni, in Dizionario degli istituti di perfezione, vol. VIII, Milano 1977, coll. 185-192).
2 «Nel diritto canonico il termine congregazione ha un significato molteplice determinato dall’aggiunta di un aggettivo» riferito ai religiosi dopo il 1850 «era sinonimo di religione, ordine, congregazione, istituto (...) Il decreto Ecclesia catholica [del 1889] riserverà il termine di congregazione religiosa agli istituti di ‘voti semplici’. Tale terminologia verrà accolta nel Codice di diritto canonico per cui (...) la parola indica generalmente gli istituti religiosi di ‘voti semplici’» (G. ROCCA, Congregazione, in Dizionario degli istituti di perfezione, vol. II, Milano 1977, col. 1466).
3 J. TORRES, Documenti pontifici, in Dizionario degli istituti di perfezione, vol. III, Milano 1977, col. 773.
4 Nel Concilio Lateranense IV papa Innocenzo III operò una forte ristrutturazione della vita religiosa, ponendo tra l’altro un limite alle numerose richieste di approvazione «non proibendo le nuove fondazioni religiose, ma indirizzandole nelle regole già esistenti» (da A. GALUZZI, Concili, in Dizionario degli istituti di perfezione, vol. II, Milano 1977, col. 1414).
5Cf. J. TORRES, Documenti pontifici, col. 766.
6 Cf. A. Gambari, Congregazione, in Dizionario degli istituti di perfezione, vol. II, Milano 1977, col.1565.
7La Costituzione apostolica Conditæ a Christo è considerata la Magna charta degli istituti di ‘voti semplici’ e «pur non contenendo una formale dichiarazione circa la loro natura, chiama questi istituti frutto della divina fecondità della Chiesa e li considera come se già avessero pieno diritto di cittadinanza tra i religiosi e determina, anche se parzialmente, la loro condizione giuridica di fronte alle autorità ecclesiastiche» (ibid., col. 1566).
8Da A. CARMINATI, Diritto, in Dizionario degli istituti di perfezione, vol. III, Milano 1977, col. 653.
9La prima «le denomina ‘famiglie religiose’ e formula apposite prescrizioni per stabilire diritti e doveri delle congregazioni di diritto sia diocesano che pontificio nei riguardi dei vescovi»; le seconde «sono un regolamento modello per la stesura delle Costituzioni» che permette una procedura più certa e sollecita per l’approvazione definitiva in quanto corrisponde al modo determinato per professare i consigli evangelici (da A. GAMBARI, Congregazione, in Dizionario degli istituti di perfezione, vol. II, Milano 1977, col. 1567).
10 G. ROCCA, Regola, in Dizionario degli istituti di perfezione, vol. VII, Milano 1977, col. 1447.
11Ib.
12 Abbreviazione di Costituzioni delle Suore Terziarie Cappuccine di Loano del 16 gennaio 1928 approvate definitivamente dalla Santa Sede, Roma 1928.